Art. 7.
(Disposizioni speciali per le regioni, gli enti locali e il Servizio sanitario nazionale).
1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale, sono emanate le norme con cui sono autorizzate le assunzioni delle regioni, degli enti locali e degli enti appartenenti al Servizio sanitario nazionale in linea con il
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perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1.
2. Ai fini di una migliore razionalizzazione della pubblica amministrazione e del suo fabbisogno organico, in sede di legge finanziaria è prevista una maggiorazione del finanziamento statale per tutte le pubbliche amministrazioni che procedano a uniformare e a modificare i propri regolamenti incompatibili con le procedure di selezione previste dalla presente legge e una sua diminuzione per quelle che non vi procedano.